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Accesso civico

L'accesso civico è un diritto che permette a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati alle pubbliche amministrazioni e non richiede motivazione.

Accesso civico e nomina Responsabile per la trasparenza:

Accesso civico

Riferimento normativo

Con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Esistono 2 tipi diversi di accesso civico

  • Accesso civico semplice: L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente". La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).
  • Accesso civico generalizzato: L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto attivabile da chiunque e la relativa istanza non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e Art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013).

A chi rivolgersi

All’interno del Decreto n. 104/2016 del 25/07/2016 è stato individuato nei responsabili Dirigenti delle varie Unità organizzative il soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico.

Non sono ammesse richieste telefoniche. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Quando l’amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei dati e documenti in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.

Rimedi

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza:

Direttore dell’Agenzia Dott. Klaus Unterweger
Viale Druso 116
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 60 00
E-mail: protezionecivile@provincia.bz.it
PEC: bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it

Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

Ai sensi dell’art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
  • la sicurezza nazionale
  • la difesa e le questioni militari
  • le relazioni internazionali
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • il regolare svolgimento di attività ispettive

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

Registro degli accessi civici

Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione:

Riferimento normativo